Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Credito futuro ed eventuale: efficacia esecutiva dell’atto pubblico notarile (Cass., Sez. III, 28 dicembre 2021 n. 41791)

Con la pronuncia in commento, la Cassazione interviene in materia di efficacia esecutiva di atto pubblico notarile che documenti un credito eventuale e futuro.

Nel corso di un processo esecutivo per espropriazione immobiliare, i debitori esecutati hanno proposto opposizione all’esecuzione nei confronti di una Banca.

I ricorrenti contestano la decisione assunta in detta opposizione dalla Corte d’Appello nella parte in cui afferma che al contratto di apertura di credito garantito da ipoteca, sulla base del quale la banca aveva eseguito il pignoramento, stipulato per atto pubblico notarile doveva essere riconosciuta efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c, sussistendo forte indizio dell’avvenuta utilizzazione della somma messa a disposizione dalla banca per avere il cliente acquistato un immobile lo stesso giorno, con atto rogato dal medesimo notaio.

I ricorrenti ritengono invece che, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., gli atti ricevuti da notaio hanno efficacia di titolo esecutivo esclusivamente per le somme che in base agli stessi atti risultino effettivamente dovute e che, con la stipulazione del contratto di apertura di credito, la banca si limita a mettere a disposizione del cliente una determinata somma, ma il cliente non assume alcuna obbligazione in quanto il credito della banca sorge solo al momento dell’utilizzazione della somma stessa che, nella specie, non risulta attestata con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

La Cassazione ritiene il ricorso fondato rilevando che qualora l’atto pubblico notarile documenti un credito non ancora attuale e certo ma solo futuro ed eventuale, ai fini della sua efficacia esecutiva sarà necessario che anche i fatti successivi che determinano l’effettivo sorgere del credito (id est utilizzazione della somma) siano documentati con atto pubblico.

Nel caso di apertura di credito bancario (anche se garantita da ipoteca), al momento della stipulazione del contratto la banca si limita a mettere a disposizione del cliente una somma, ma non è ancora creditrice fino a che la somma stessa non sia utilizzata. In tale caso  deve quindi negarsi efficacia esecutiva all’atto pubblico notarile di apertura di credito, salvo che in esso venga dato espressamente atto della già avvenuta utilizzazione della somma messa a disposizione.

Oppure potrà darsi efficacia esecutiva al successivo atto pubblico o scrittura privata autenticata con cui viene dato atto dell’avvenuta utilizzazione della predetta somma.

Pertanto la Suprema Corte cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione.

A cura di Corinna Cappelli