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giurisprudenza

Decadenza dal patrocinio a spese dello Stato: la nomina del nuovo difensore non è espressione di volontà di revoca del precedente mandato (Cass., Sez. II, 15 dicembre 2020, n. 28605)

La sentenza in commento trae origine dal ricorso presentato da un Collega che lamentava la mancata liquidazione dei propri compensi per l’attività prestata davanti alla Corte di Cassazione per soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato dal precedente difensore d’ufficio, non abilitato a patrocinare davanti alle Magistrature Superiori.

La Corte, investita della questione, rileva che il fatto che il difensore d’ufficio non fosse abilitato a patrocinare in Cassazione non è di per sé sufficiente a ritenere che fosse cessato il rapporto di mandato instaurato con l’imputato, in quanto la nomina di un nuovo difensore non può essere considerata come un espresso atto contrario dal quale presumere la volontà di revocare il precedente mandato. Il Supremo Collegio, richiamando propri precedenti, ribadisce che al fine di assicurare la continuità dell’assistenza tecnico-giuridica, la difesa si caratterizza per l’immutabilità del difensore fino alla eventuale dispensa dell’incarico di ufficio, oppure alla rinuncia o revoca del mandato fiduciario. Ciò premesso, quindi, ritiene che titolare della difesa rimane il difensore originariamente designato e che le conclusioni adottate in ipotesi di generica sostituzione del difensore possono essere estese anche all’ipotesi in cui vi sia l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, nel quale è maggiormente sentita l’esigenza di manifestare la revoca del precedente difensore e la sua sostituzione in modo espresso, proprio per assicurare certezza in ordine all’unicità della difesa, che è presupposto per continuare a fruire del beneficio. La ricorrente, dunque, avrebbe dovuto formalizzare una nuova istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, facendo previamente revocare il precedente Collega non abilitato per le Magistrature Superiori per non incorrere nel divieto di assistenza simultanea di due difensori. La Corte, pertanto, respinge il ricorso confermando la sentenza impugnata.

A cura di Costanza Innocenti