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giurisprudenza

Decreto ingiuntivo per compensi penali: opposizione con citazione o con ricorso? (Cass., Sez. II, Ord., 23 novembre 2022, n. 34501)

Un avvocato otteneva decreto ingiuntivo per i compensi professionali per l’attività espletata in due giudizi penali e il cliente proponeva opposizione con ricorso, facendo riferimento all’art. 14 d. lgs. n. 150 del 2011 (oltre che all’art. 702-bis c.p.c.): l’opposizione veniva ritenuta inammissibile dal Tribunale in ragione del fatto che l’art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 è limitato ai soli compensi per attività professionale svolta in un giudizio civile, dovendosi pertanto, nel caso di specie, introdurre l’opposizione con atto di citazione, secondo quanto previsto dall’art. 645 c.p.c.

Veniva proposto ricorso per Cassazione, sostenendo in particolare che il Tribunale avrebbe dovuto riqualificare il ricorso come mero ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 702 bis c.p.c. e, di conseguenza, dare seguito alla procedura. La Cassazione ha accolto tale doglianza, sostenendo che la scelta delle forme del procedimento monitorio da parte dell’avvocato per il recupero dei crediti professionali in materia penale – in alternativa al rito ex art. 702-bis c.p.c. – non comporta che l’eventuale opposizione al decreto ingiuntivo vada proposta necessariamente nelle forme del rito ordinario di cognizione, rimanendo in facoltà dell’opponente optare per il procedimento sommario, applicabile in tutte le controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica.

A cura di Leonardo Cammunci