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giurisprudenza

Della facoltà del difensore di proporre appello incidentale (Cass., Sez. III, 31 agosto 2011, n. 17883)

La suprema Corte, con la sentenza in epigrafe, ha affermato che – qualora il difensore intenda proporre appello incidentale – non è necessaria una espressa autorizzazione della parte – se sia stata apposta la procura, come nel caso di specie, in calce all'atto notificato.

Il difensore, difatti – in base all'art. 84 cpc – “può compiere e ricevere nell'interesse della parte tutti gli atti, che non sono ad essa espressamente riservati”: da tale principio consegue che l'attribuzione dei poteri processuali al difensore non deriva dalla volontà della parte che attribuisce la procura, bensì, direttamente dalla legge.

Inoltre, una limitazione dei poteri processuali del difensore non può essere dedotta dalla circostanza che la procura sia stata rilasciata appositamente per l'appello, poiché dalla natura speciale – ma non eccezionale – della norma di cui all'art. 334 c.pc., che prevede l'impugnazione incidentale tardiva, deriva che a maggior ragione tale natura deve riconoscersi al potere di proporre impugnazione in generale, in base all'art. 333 cpc.

L'ambito dei poteri del difensore, difatti, non può essere limitato dalla natura dell'atto – con il quale la procura alle liti è conferita o dalla collocazione formale della stessa – ma, soltanto dalla legge o da una espressa volontà della parte. ( Cass. sez. un. 19510 del 14.09.2010).

A cura di Guendalina Guttadauro