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giurisprudenza

Deposito telematico perfezionato con la seconda PEC. (Cass., Sez. II, Ord., 14 dicembre 2022, n. 36542)

La decisione in commento affronta il tema del momento in cui si perfeziona il deposito telematico degli atti processuali ai fini del rispetto dei termini per le impugnazioni.

Una società di costruzioni rimasta soccombente in primo grado, impugnava la decisione in appello notificando l’atto di citazione ed iscrivendolo telematicamente a ruolo con pagamento del contributo unificato e della marca da bollo mediante modalità non telematiche indicando il codice meccanografico dei due pagamenti.

La Cancelleria ricevente, rifiutava tuttavia l’iscrizione del fascicolo rilevando la mancanza della scansione della marca e del contributo, costringendo così l’appellante ad effettuare nuovamente l’iscrizione ma oltre il termine dei dieci giorni.

L’appellato costituendosi eccepiva l’improcedibilità dell’appello per tardività dell’iscrizione a ruolo e la Corte d’Appello, pertanto l’appellante faceva istanza di rimessione in termini poiché l’iscrizione a ruolo tentata tempestivamente non era andata a buon fine per causa a lei non imputabile.

La Corte accoglieva detta eccezione rilevando che la Cancelleria aveva correttamente rifiutato l’iscrizione in applicazione dell’art. 285 DPR 115/2022 secondo cui ove vengano rilevate mancanze per anticipazioni forfettarie il cancelliere può rifiutare l’iscrizione.

Precisava inoltre che solo la quarta PEC di “accettazione deposito” garantiva il completamento della procedura di iscrizione a ruolo e che detta PEC era stata inviata in tempo utile per consentire all’appallante di rimediare alla mancanza rispettando il termine di legge.

La società appellante ricorreva quindi in Cassazione rilevando in primo luogo che l’art. 285 DPR 115/2002 si riferiva ai soli depositi cartacei e comunque alla sola ipotesi di totale omissione del pagamento e non certo alla mancata scansione di valori bollati.

In secondo luogo, evidenziava che le norme in materia stabilivano che il deposito telematico si ha per avvenuto nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta certificata, cioè con la seconda PEC.

La Cassazione ritiene fondati entrambi i motivi, rilevando intanto che l’art. 285 DPR 115/2002 non si applica ai depositi telematici, come chiarito con nota del settembre 2017 del Ministero della Giustizia, ed inoltre che il rifiuto contenuto nella quarta PEC ha determinato una mera irregolarità sanabile.

Infatti, evidenzia la Corte, il deposito telematico degli atti si perfeziona con la seconda PEC di avvenuta consegna, mentre le altre successive due PEC determinano solo il caricamento del fascicolo e la sua visibilità alle altre parti. Di tal che, l’eventuale esito negativo dei controlli può solo determinare la mera necessità di rinnovare la trasmissione delle buste senza inficiare la tempestività del deposito.

Dunque, nel caso di specie, avendo il sistema telematico permesso il deposito dell’atto introduttivo in quanto la busta è stata ritenuta completa degli elementi indispensabili, in mancanza di espresse sanzioni di nullità deve ritenersi perfezionata la fattispecie del deposito telematico alla ricezione della PEC di avvenuta consegna, con conseguente procedibilità dell’appello.

La Corte pertanto cassa con rinvio alla Corte territoriale.

A cura di Corinna Cappelli