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giurisprudenza

Deve ritenersi regolarmente perfezionata la comunicazione o la notificazione mediante deposito in cancelleria nel caso in cui la mancata consegna del messaggio PEC sia imputabile al destinatario (Cass., Sez. III Pen., 24 novembre 2017, n. 54141)

Con la sentenza in commento la Suprema Corte chiarisce un principio di diritto in tema di notifiche a mezzo posta elettronica certificata, precisando che nel caso in cui la trasmissione via PEC non vada a buon fine per causa imputabile al destinatario, in forza dell’art. 16, co. 6 del D.L. 179/2012, le notificazioni e le comunicazioni “sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria”. Per tale ragione, deve ritenersi regolarmente perfezionata la notificazione o la comunicazione mediante deposito in cancelleria laddove la mancata consegna del messaggio PEC sia imputabile al destinatario. Nel caso di specie la causa della mancata consegna del messaggio PEC contenente l’avviso di fissazione dell’udienza camerale dinnanzi al Tribunale del Riesame di Livorno ed inviato al difensore a mezzo PEC era da ricondursi alla mancanza di spazio nella casella di quest’ultimo e per tale ragione l’atto in questione era stato correttamente depositato in cancelleria. Ritenendo dunque regolarmente perfezionata la notifica, i Giudice di legittimità dichiarano il ricorso inammissibile e condannano il ricorrente alla sanzione pecuniaria di cui all’art. 616 c.p.c., oltre al pagamento delle spese processuali

 

A cura di Elena Borsotti