La sentenza in commento trae origine da un procedimento nel quale il convivente more uxorio ed i fratelli della defunta avevano agito congiuntamente nei confronti di una Casa di Cura, ritenendo quest’ultima responsabile del decesso della de cuius a seguito di un intervento mal eseguito. Il Tribunale adito aveva parzialmente accolto la domanda, condannando la Casa di Cura ed il medico, al pagamento di una somma in favore dei fratelli e di una somma di importo inferiore in favore del convivente more uxorio, non riconoscendo a quest’ultimo il risarcimento del danno iure hereditatis. La sentenza veniva impugnata in via principale dagli attori, ma la stessa Corte d’Appello rilevava d’ufficio la nullità dell’atto d’appello principale e dunque dell’intero giudizio d’appello, ritenendo nulla la procura alle liti sottoscritta dagli appellanti in quanto rilasciata al medesimo difensore con unico atto nonostante l’evidente conflitto di interessi tra le loro posizioni. La Corte territoriale sottolineava infatti che la qualità di eredi legittimi vantata dai fratelli della de cuius andava a confliggere con quella di erede universale del convivente more uxorio, il quale, fin dal giudizio di primo grado, aveva dichiarato di possedere tale qualità in forza di un testamento olografo redatto dalla defunta e proprio per tale ragione asseritamente leso dal mancato riconoscimento del danno iure hereditatis. Chiamata a pronunciarsi sul punto, la Suprema Corte di Cassazione conferma la sentenza di secondo grado, richiamando quanto più volte già espresso in merito ed in particolare l’inammissibilità della “costituzione delle parti in giudizio a mezzo di uno stesso procuratore, al quale sia stato conferito mandato con un unico atto (..), dato che il difensore non può svolgere contemporaneamente attività difensiva in favore di soggetti portatori di istanze tra loro in conflitto. (..) Il carattere dell’attualità del conflitto, peraltro, può anche venire meno, ma a detto fine è necessario che dalle risultante processuali emerga che la contrapposizione di interessi è stata effettivamente superata”. Nel caso di specie, non ritenendo il ricorso formulato in modo tale da chiarire sotto quali aspetti ed in quali limiti il conflitto di interessi poteva essere concretamente escluso, i Giudice di Legittimità rigettano il ricorso e condannano i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.
A cura di Elena Borsotti