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giurisprudenza

Diritto di astensione e rinvio del procedimento: se il difensore esercita il proprio diritto di astensione nel rispetto e nei limiti stabiliti dalla legge, esso costituisce una causa di rinvio del procedimento anche delle udienze camerali (Cass., Sez. IV Pen., 16 aprile 2015, n. 17688)

Con la sentenza in commento la Suprema Corte richiama quanto già espresso dalle Sezioni Unite in materia di diritto di astensione ed in particolare che qualora il diritto di astensione venga esercitato nel rispetto e nei limiti indicati dalla legge, esso costituisce una causa di rinvio del procedimento anche delle udienze camerali. Il caso di specie trae origine da un provvedimento con cui la Corte d’Appello di Ancona, oltre a confermare la sentenza di condanna emessa in primo grado, aveva rigettato l’istanza di rinvio dell’udienza per adesione da parte del difensore di fiducia dell’imputato alla proclamata astensione, tempestivamente comunicata, escludendo che l’impedimento a comparire potesse trovare applicazione nel giudizio camerale di appello. La Suprema Corte, nel ritenere fondato il ricorso promosso dalla difesa dell’imputato, ha precisato che poiché l’art. 3 del codice di autoregolamentazione delle astensioni delle udienze degli avvocati non prevede alcuna distinzione tra le udienze in cui la partecipazione dell’avvocato è prevista come obbligatoria ovvero facoltativa, il rinvio deve essere disposto anche in queste ultime. Pertanto, richiamato il principio di cui sopra e qualificato come intermedio il regime della nullità della sentenza per mancata assistenza dell’imputato, in quanto nel giudizio de quo l’assistenza del difensore non era prevista come obbligatoria, i Giudici di legittimità annullano la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello per nuovo giudizio.
 
                                                                                                         A cura di Elena Borsotti