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giurisprudenza

Domanda di accertamento della responsabilità professionale dell’avvocato: se richiede un’attività istruttoria articolata deve seguire le forme del rito ordinario (Cass., Sez. VI – 2, Ord., del 20 luglio 2020, n. 15431)

La decisione contenuta nell’ordinanza in esame muove dal preliminare richiamo della nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 4485/2018, la quale ha stabilito il seguente principio:

la controversia di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, introdotta sia ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell’avvocato, resta soggetta al rito di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all’esistenza del rapporto o, in genere, all’an debeatur; soltanto qualora il convenuto ampli l’oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi del D.Lgs. cit., art. 14, la trattazione di quest’ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un’istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dal professionista) ed, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande; qualora la domanda introdotta dal cliente non appartenga, invece, alla competenza del giudice adito, troveranno applicazione gli artt. 34, 35 e 36 c.p.c., che eventualmente possono comportare lo spostamento della competenza sulla domanda, ai sensi dell’art. 14.

Nel caso di specie, risulta quindi corretta la decisione del Tribunale di primo grado il quale, in presenza di una domanda riconvenzionale proposta dal cliente dell’avvocato che avrebbe richiesto un’articolata attività istruttoria, ha disposto che la trattazione della suddetta domanda dovesse seguire le forme del rito ordinario a cognizione piena, previa separazione dei due giudizi.

Corretta, del pari, è altresì la decisione del Tribunale di merito nella misura in cui ha ritenuto che la domanda di accertamento della responsabilità professionale introdotta in via riconvenzionale rivesta il carattere di pregiudizialità rispetto alla domanda di pagamento dei compensi professionali; di talchè, il giudizio relativo a quest’ultima domanda, che deve continuare a seguire le forme del rito sommario ex art. 14 D.Lgs. n. 150/2011, deve essere sospeso ai sensi dell’art. 295 c.p.c.

A cura di Devis Baldi