Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

E’ inammissibile il ricorso in Cassazione senza la procura speciale, con conseguente condanna dell’avvocato al pagamento delle spese di lite (Cass., Sez. VI, Ord., 7 gennaio 2016, n. 58)

L’avvocato della  parte soccombente in un giudizio dinanzi alla Corte d’Appello di Bologna, propone ricorso in Cassazione, avvalendosi espressamente della procura rilasciatagli a margine della comparsa di costituzione e riposta in appello “per tutti i gradi del giudizio”.  La Sesta Sezione della Corte, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, precisa che la  procura per il ricorso in Cassazione deve essere necessariamente “speciale”, ai sensi dell’art. 365 c.p.c., e che, pertanto, essa è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata. Nel caso in esame viene considerato del tutto mancante il conferimento della procura, con la conseguenza che l’avvocato, avendo agito quale rappresentante processuale di un altro soggetto senza averne il potere, assume in proprio la qualità di parte in ordine alla questione di inammissibilità, ai fini della pronuncia sulle spese.

A cura di Francesco Achille Rossi