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giurisprudenza

E’ viziata da nullità assoluta la sentenza emessa pur in presenza di un’istanza di legittimo impedimento inoltrata tempestivamente dal difensore via p.e.c. (Cass. Pen., Sez. I, 27 aprile 2021, n. 15868)

Con la presente sentenza la Corte di Cassazione è stata chiamata nuovamente a pronunciarsi sul tema dell’udienza tenutasi senza il difensore di fiducia dell’imputato, pur in presenza di una precedente istanza di legittimo impedimento depositata in cancelleria a mezzo posta elettronica certificata.

Nel caso in esame, l’istanza risultava regolarmente depositata in cancelleria a mezzo p.e.c. 7 giorni prima dell’udienza.

La Corte accoglie il ricorso del difensore, condividendo le più recenti pronunce sulla questione, sottolineando che quel che importa è che il legittimo impedimento sia stato prontamente comunicato, a nulla rilevando invece il modo con cui esso sia stato posto a conoscenza del giudice.

Ne consegue che le istanze di legittimo impedimento possono essere inviate anche a mezzo p.e.c. con l’unica conseguenza che, in tal caso, incombe sulla parte o sul soggetto richiedente l’onere di accertare che l’istanza sia pervenuta effettivamente nella sfera di disponibilità del giudice.

Non altro può pretendersi al soggetto istante, che non può essere onerato di controllare i passaggi interni all’ufficio del giudice, in forza dei quali l’istanza sia posta alla sua diretta cognizione dalla cancelleria.

Pertanto, l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato (o dal condannato), integra una nullità assoluta ai sensi dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 179 c.p.p., comma 1, quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97 c.p.p., comma 4; ciò in quanto, in tali casi, viene ad essere leso il diritto dell’imputato ad avere un difensore di sua scelta, riconosciuto dall’art. 6, comma 3, lett. c), della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo.

Ribadito questo principio, che si ritiene applicabile anche al successivo procedimento di sorveglianza, la Corte torna infine a chiarire i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di legittimo impedimento. Infatti, premesso che vi è impedimento a condizione “che il difensore prospetti l’impedimento e chieda il rinvio non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni e che non si limiti a comunicare e documentare l’esistenza di un contemporaneo impegno professionale in altro processo, ma esponga le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione in esso per la particolare natura dell’attività a cui deve presenziare, l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato, l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 c.p.p., sia nel processo a cui si intende partecipare sia in quello di cui si chiede il rinvio…” – S.U. n. 4708/1992, la Cassazione precisa che quelli anzidetti sono soltanto indici che giovano ad orientare la discrezionalità giudiziale nell’apprezzamento della legittimità dell’impedimento e che non si qualificano come condizioni di ammissibilità dell’istanza, la quale può anche essere accolta sebbene il difensore non abbia chiarito l’impossibilità in concreto di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 c.p.p.

 

A cura di Devis Baldi