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giurisprudenza

È affetta da nullità assoluta ed insanabile, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, la costituzione in giudizio tramite patrocinatore legale non ancora iscritto all’albo degli avvocati (Cass. Sez. III, Ord., 5 gennaio 2023, n. 224)

Il Supremo Collegio torna a ribadire l’illegittimità del patrocinio del praticante avvocato nel giudizio di appello che si svolge dinnanzi al Tribunale in composizione monocratica nelle cause civili di competenza del Giudice di Pace, affermando espressamente che la costituzione in giudizio tramite patrocinatore legale non ancora iscritto nell’albo professionale degli avvocati è affetta da nullità assoluta ed insanabile, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, riguardando la violazione di norme di ordine pubblico, attinenti alla regolare costituzione del rapporto processuale. Nel caso di specie l’ente coinvolto nella vicenda aveva proposto appello avverso la sentenza emessa in primo grado dal Giudice di Pace per il tramite di un praticante avvocato, che, per sua stessa ammissione, al momento della notifica dell’atto di appello non aveva ancora perfezionato la procedura di iscrizione al relativo albo professionale. Parte appellata aveva in seguito proposto ricorso per cassazione sollevando come primo motivo di impugnazione il difetto dello ius postulandi da parte del patrocinatore del comune. La Suprema Corte, accertato che l’iscrizione all’albo professionale degli avvocati del patrocinatore dell’appellante era effettivamente intervenuta in data successiva alla notifica dell’atto di appello, ha accolto il ricorso e dichiarato la nullità del giudizio di appello, cassando dunque senza rinvio l’impugnata sentenza.

                                                                                                                                                                                                                                                                               A cura di Elena Borsotti