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giurisprudenza

È consentito il sequestro di carte o documenti relativi all’oggetto della difesa, purchè gli stessi costituiscano corpo del reato, inteso nel senso di cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso ovvero quelle che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, non essendo sufficiente la mera utilità probatoria dell’oggetto del sequestro (Cass., Sez. V Pen., 21 giugno 2018, n. 28721)

Con la sentenza in commento la Suprema Corte torna a pronunciarsi in merito alle garanzie difensive di cui all’art. 103 c.p.p.. In particolare, viene ribadito come il secondo comma della norma anzidetta consenta il sequestro di atti e documenti relativi all’oggetto della difesa, purchè gli stessi costituiscano corpo del reato, non essendo sufficiente la relativa mera utilità probatoria. In via preliminare viene inoltre affermata l’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un supporto informatico, laddove sia dedotto l’interesse, concreto ed attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati, riconosciuto nel caso di specie. Pertanto viene annullata l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale per nuovo esame.

 

A cura di Elena Borsotti