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giurisprudenza

È costituzionalmente legittima la lettura data dal diritto vivente all’art. 603, co. 3 bis c.p.p. in forza del quale in caso di appello del Pubblico Ministero avverso una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il Giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale anche nel caso in cui il giudizio di primo grado sia stato celebrato nelle forme del rito abbreviato e dunque definito in quella sede allo stato degli atti (Corte Cost., 23 maggio 2019, n. 124)

Nella sentenza in commento la Consulta si trova investita dalla questione di legittimità dell’art. 603, co. 3 bis c.p.p. in ragione agli artt. 111, co. 2 e 5 e 117, co. 1 in relazione alla direttiva 2012/29/UE.

La Corte territoriale rimettente sostiene infatti che la norma sopra citata contrasterebbe con il principio di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111, co. 2 Cost. in quanto la finalità deflattiva perseguita mediante il rito abbreviato sarebbe vanificata dalla previsione del necessario svolgimento di un’attività istruttoria in grado d’appello. La norma contrasterebbe inoltre con il successivo art. 111, co. 5 Cost., poichè la rinuncia al contraddittorio espressa dall’imputato mediante la scelta del rito abbreviato deve intendersi riferita all’intera vicenda processuale e non anche limitata al primo grado di giudizio. Anche rispetto al principio di parità delle parti, di cui all’art. 111, co. 2 Cost., la lettura data alla norma in questione comporterebbe un’alterazione dell’equilibrio simmetrico che contraddistingue il giudizio abbreviato che vede da un lato la rinuncia dell’imputato al contraddittorio nella formazione della prova e dall’altro la diminuzione di pena in caso di condanna. Infine, un ultimo profilo di illegittimità costituzionale riguarderebbe l’art. 117, co. 1 in relazione all’art. 20 della direttiva 2012/29/UE, in forza del quale il numero di audizioni della vittima deve essere limitato al minimo.

La Corte ritiene le questioni sollevate tutte ammissibili ma non fondate. Infatti, con riferimento al principio di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111, co. 2 Cost. precisa che la dilatazione dei tempi di trattazione del giudizio di appello conseguente alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale è imposta dall’esigenza di garantire piena tutela all’interesse dell’imputato a non essere ingiustamente condannato. Quanto poi alla questione relativa all’art. 111, co. 5, sottolinea come il dato letterale della norma non imponga che la modalità di giudizio (in deroga alla regola del contraddittorio) debba valere per ogni grado di giudizio. Nessun vulnus viene inoltre riscontrato al principio di parità delle parti, poichè l’art. 603, co. 3 bis c.p.p. si limita a configurare un adempimento doveroso in capo al giudice senza alterare la simmetria tra le parti. Infine, quanto all’art. 117, co. 1 in relazione alla direttiva 2012/29/UE, la Corte precisa da una lato che la norma in questione è espressamente circoscritta alla fase delle indagini preliminari, non potendosi dunque estendere il divieto della rinnovazione superflua alla successiva fase del processo, e dall’altro che è la stessa norma a fare salvi i “diritti della difesa”, tra cui ricomprendere certamente quello al contraddittorio nella formazione della prova.

 

 

A cura di Elena Borsotti