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giurisprudenza

È incostituzionale la sospensione della prescrizione nei giudizi penali prevista dall’art. 83, co. 9, del d.l. n.18 del 2020 (Corte Cost., Sent., 6 luglio 2021, n. 140).

Con la sentenza in commento la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del dell’art. 83, comma 9, del d.l. n.18 del 2020, laddove prescrive che nei procedimenti penali il corso della prescrizione rimanga sospeso per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020, sulla base delle seguenti considerazioni.
Premette la Corte Costituzionale che la determinazione della durate del tempo di prescrizione dei reati è scelta discrezionale del legislatore, censurabile solo in caso di manifesto difetto di ragionevolezza o proporzionalità. Prosegue notando che la garanzia della natura sostanziale della prescrizione si estende anche alle possibili ricadute che sulla sua durata hanno le norme processuali.
Il rispetto del principio di legalità richiede che le norme che amplino la durata del termine di prescrizione ovvero ne prevedano il prolungamento come conseguenza dell’applicazione di una regola processuale, siano “sufficientemente determinate” e non retroattive.
Ritiene la Corte Costituzionale che la norma censurata non sia sufficiente determinata e dunque si ponga in contrasto con il principio di legalità.
Rileva infatti che la norma censurata fa riferimento al precedente comma 7, lettera g), che contiene un rinvio alle «misure organizzative» che i capi degli uffici giudiziari sono autorizzati ad adottare per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria. Dette misure organizzative, tra cui in particolare quella del rinvio delle udienze, non trovano secondo la sentenza in commento nelle disposizioni di cui all’art. 83, commi 6, 7 e 9, del d.l. n. 18 del 2020 adeguata specificazione circa le condizioni e i limiti legittimanti l’adozione del provvedimento di rinvio. Invero la misura del rinvio del processo contemplata dalla disposizione censurata è integrata completamente con il richiamo di provvedimenti privi di natura normativa, con la conseguenza che detta norma processuale non soddisfa il canone della sufficiente determinatezza per legge della fattispecie da cui consegue l’effetto sostanziale dell’allungamento della durata del termine di prescrizione.
Sulla base delle suddette argomentazioni, assorbite le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento, sia all’art. 3 Cost., sia allo stesso art. 25, secondo comma, Cost., sotto il profilo della irretroattività della legge penale sfavorevole, viene dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 83, comma 9, del d.l. n.18 del 2020, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.

A cura di Silvia Ventura.