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giurisprudenza

È nulla la notifica sull’avviso di fissazione dell’udienza inviata alla PEC di un avvocato omonimo (Cass., Sez. I Pen., 2 Aprile 2021, n. 12780)

La Suprema Corte affronta un caso di omonimia tra colleghi che ha causato una errata notifica a mezzo pec.
Infatti il Tribunale di Sorveglianza di Catania rigettava la richiesta di applicazione della misura alternativa della messa alla prova; il difensore proponeva opposizione avverso tale ordinanza ma non riceveva la notifica relativa alla fissazione dell’udienza camerale che, pertanto, si svolgeva alla presenza di un difensore di ufficio reperito al momento.
Adiva quindi la Suprema Corte rilevando il difetto di notifica dell’avviso di fissazione udienza poiché notificato ad un indirizzo pec di collega omonimo ma in alcun modo collegato all’imputato. Peraltro rilevava il difensore come, diversamente, gli atti precedenti – ivi compresa l’ordinanza di rigetto impugnata, gli fossero stati correttamente notificati.
La Suprema Corte accoglie il ricorso rilevando la “nullità assoluta degli atti processuali e dell’ordinanza impugnata, secondo quanto già affermato anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, per le quali “L’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi dell’articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c) e articolo 179 c.p.p., comma 1, quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex articolo 97 c.p.p., comma 4”. La Corte chiarisce anche che il Giudice non poteva procedere alla nomina di un difensore di ufficio poiché vi era in atti nomina di un apposito difensore di fiducia. Pertanto annulla il provvedimento e rinvia al Tribunale per nuova pronuncia previa instaurazione di regolare contraddittorio.

 

A cura di Simone Pesucci