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giurisprudenza

E’ sufficiente una minima motivazione da parte del giudice di merito per giustificare il potere discrezionale volto alla maggiorazione delle spese di lite (Cass., Sez. III, Ord. n. 13595, 19 maggio 2021)

La presente vicenda processuale, avente purtroppo ad oggetto una richiesta risarcitoria a seguito di un evento infausto per una minorenne, vedeva partecipare numerose parti costituite. All’esito del giudizio d’Appello la Corte territoriale, nella liquidazione delle spese di lite a carico delle parti soccombenti, visto l’art. 4, comma 2 del D.M. 55/2014, applicava la maggiorazione del 20% a vantaggio dell’Avvocato che aveva assistito più parti aventi la medesima posizione.

La parte ricorrente principale in Cassazione, tra gli altri motivi di ricorso, lamentava che la Corte di Merito avesse applicato la suddetta maggiorazione senza addurre alcuna motivazione, che invece era richiesta dall’art. 132 c.p.c.

La Corte di Cassazione non accoglie la citata doglianza osservando che l’art. 4, comma 2 del D.M. 55/2014 contempla una facoltà rientrante nel potere discrezionale del giudice, il cui esercizio non è censurabile in sede di legittimità ove, come nella specie, motivato mediante il riferimento alla pluralità nella specie delle parti difese e delle questioni trattate. Ad avviso dei giudici della Corte si è trattato quindi di una motivazione assurgente al richiesto “minimo costituzionale” in quanto il criterio logico posto dal giudice a base dell’esercizio del proprio potere discrezionale risulta invero ben evincibile, dovendosi per gli effetti escludersi nel caso la violazione dell’ipotesi di cui all’art. 132 c.p.c.

 

A cura di Devis Baldi

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Allegato:
13595-2021