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giurisprudenza

E’ valida la cessione del credito controverso ma la sua efficacia decorre dal momento dell’accertamento (Cass., Sez. III, 31 ottobre 2019, n. 28002)

La Cassazione affronta il quesito promosso dal legale che acquista la titolarità di un credito tra il suo cliente e un Comune presso il quale lo stesso aveva svolto un incarico precedente.
Il credito era però contestato dal Comune e quindi in grado di appello il legale si vede rigettare il riconoscimento di detto credito e della validità della cessione.
Con ricorso alla Suprema Corte chiede che invece venga accertata la validità della cessione e quindi condannato il Comune al pagamento di quanto asseritamente dovuto; la Corte però chiarisce che, pur restando valida una cessione avente ad oggetto un credito contestato, il suo effetto traslativo si manifesta solamente a seguito del suo accertamento.
“In altri termini, se pure il negozio di cessione concluso tra il cliente ed il difensore è valido, pur avendo ad oggetto un credito incerto, perché contestato, quello stesso negozio non è efficace fino a quando il credito non venga ad esistenza, a seguito dell’accertamento della titolarità in capo al cedente”.
Su tale base respinge il ricorso e condanna il legale al versamento del doppio del contributo unificato.

A cura di Simone Pesucci