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giurisprudenza

E’ valida la notifica effettuata presso il collega domiciliatario che non sia più iscritto all’albo qualora non rivesta anche la qualifica di difensore (Cass., Sez. Lav., 18 novembre 2016, n. 23527)

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione si pronuncia in materia di validità delle notificazioni effettuate nel domicilio eletto.

Più nello specifico la Suprema Corte di Cassazione afferma che l’elezione di domicilio costituisce atto ontologicamente distinto dal conferimento del mandato alle liti e conserva la sua validità sino a revoca indipendentemente dal venir meno dello ius postulandi in capo al domiciliatario che non sia anche difensore e ciò in quanto trattasi di funzione rispetto alla quale l’iscrizione all’albo degli avvocati è priva di rilievo.

Nel caso in esame la Corte d’Appello di Firenze dichiarava inammissibile un appello proposto oltre il termine breve di impugnazione. Parte appellante osservava che la notifica doveva ritenersi inesistente e quindi inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione in quanto effettuata nel domicilio eletto presso l’avv. F. R. Br., che però al momento della notifica non era più iscritta all’albo degli avvocati di Lucca. La Corte d’Appello di Firenze rilevava che tale circostanza fosse del tutto ininfluente in considerazione del fatto che l’avv. F.R. Br. rivestisse la funzione di mero domiciliatario e non anche di difensore.

La parte soccombente proponeva ricorso per cassazione insistendo circa l’invalidità della notifica eseguita presso il domiciliatario ormai non più iscritto all’albo degli avvocati e sulla scorta dei suddetti principi la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.

A cura di Silvia Ventura