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giurisprudenza

Gli appelli in materia di riconoscimento della protezione internazionale vanno proposti con ricorso ai sensi del novellato art. 19 D.lgs. n. 150/2011 (Cass., Sez. Un., 8 novembre 2018, n. 28575)

Con la sentenza in commento le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno definito una importante questione interpretativa in materia di processo civile. In particolare hanno stabilito la forma con cui debbano essere introdotti gli appelli in materia di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del novellato art. 19 del D.lgs n. 150/2011.

Nel caso di specie l’appello era stato proposto con ricorso depositato nel termine dl trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza del Tribunale, ma notificato alla controparte oltre detto termine. Riteneva la Corte di Appello adita che, anche a seguito delle modifiche introdotte all’art. 19 del D.lgs. n. 150/2011 dall’art. 27 del D.lgs. n. 142/2015, l’appello dovesse essere introdotto con atto di citazione e dichiarava pertanto l’appello inammissibile in quanto tardivamente notificato.

Nell’affrontare la sottoposta questione, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ripercorre alcuni punti fermi della propria giurisprudenza in materia processuale.

Anzitutto le Sezioni Unite ribadiscono che quando si sbaglia la forma di esercizio dell’atto di impugnazione – notificando una citazione là dove è prescritto il deposito del ricorso ovvero depositando un ricorso là dove è prescritto si debba notificare una citazione – l’impugnazione si ritiene tempestiva e dunque ammissibile solo nel caso in cui l’atto prescritto venga effettuato nei termini: quindi solo se, nel primo caso, alla notifica della citazione segua il suo deposito entro il termine prescritto per l’impugnazione e, nel secondo caso, se al deposito del ricorso segua la notifica dell’atto alla controparte sempre entro quel termine.

Viene poi riaffermato anche il seguente principio: nelle cause soggette al rito sommario di cognizione, poiché l’art. 702 quater c.p.c. nulla dispone sulla forma dell’appello, questo deve generalmente essere introdotto con l’atto di citazione, in applicazione della disciplina dettata per l’ordinario processo di cognizione.

Venendo più nello specifico alla questione di diritto sottoposta, le Sezioni Unite affermano il seguente principio:  “nel regime dell’art. 19 del D.lgs. n. 142/2011, risultante dalle modifiche introdotte con D.lgs. n. 142 del 2015, l’appello, proposto ex art. 702 quater c.p.c., tanto avverso la decisione del tribunale di rigetto della domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale quanto contro la decisione di accoglimento, doveva essere introdotto con ricorso e non con citazione, atteso che il riferimento al “deposito del ricorso” introdotto nel comma 9 della norma dell’art. 19 dal testo sostituito dall’art. 27, comma 1, lett f) implicava la volontà del legislatore di innovare la forma dell’appello così derogando, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 19, rispetto a quella individuabile anteriormente nella citazione ai sensi dell’art. 702 quater c.p.c.”.

La sentenza in commento si chiude poi con una importante precisazione, stabilendo che nei giudizi di rinvio le corti d’appello davanti alle quali i processi fossero stati riassunti, si troveranno a dover decidere applicando un principio di diritto difforme da quello da ultimo affermato, che riteneva corretta l’introduzione dell’appello con atto di citazione, ricorrendo nel caso in esame gli estremi della rilevanza dell’overruling in materia processuale.

Per tali ragioni, in accoglimento del proposto ricorso, la sentenza di appello veniva cassata con rinvio.

A cura di Silvia Ventura.