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giurisprudenza

Gravidanza, adozione ed affidamento di un minore non configurano un generalizzato legittimo impedimento dell’avvocato. La disciplina di cui all’art. 81 bis, comma 3, disp. att. c.c. ha valenza esclusivamente endoprocedimentale e, come tale, non può essere invocata per ottenere la sospensione dei termini per proporre impugnazione (Cass., Sez. I, Ord., 14 agosto 2023, n. 24631)

In tema di legittimo impedimento i giudici di legittimità intervengono a chiarire che l’art. 81 bis, comma 3, disp. att. c.c. (integrato dall’art. 1, co. 465, l. n. 205/2017), che attribuisce rilievo allo stato di gravidanza, all’adozione nazionale ed internazionale nonché all’affidamento del minore ai fini della fissazione del cd calendario del processo, non prevede un generalizzato legittimo impedimento. Al contrario, la norma delimita in maniera specifica il proprio ambito operativo, collocandosi all’interno di un processo già instaurato e prevedendo dunque la necessità di tenere conto di tali condizioni nella redazione del calendario processuale e nella concessione o meno di proroghe, sempre in riferimento a detto calendario. Si tratta di una previsione normativa alla quale deve attribuirsi un inequivoco e limitato valore endoprocedimentale e che dunque non riguarda i termini per proporre l’impugnazione, in merito ai quali resta in ogni caso valida la previsione di cui all’art. 153, co. 2 c.p.c. in tema di rimessione in termini al ricorrere di determinati presupposti. La Suprema Corte arriva dunque ad affermare il principio di diritto in forza del quale “in materia di termini processuali, la disposizione dell’art. 81 bis, comma 3, disp. att. c.c., introdotta dall’art. 1, comma 465, l. n. 205 del 2017, nel dare rilevanza, ai fini della fissazione del calendario del processo, al documentato stato di gravidanza del difensore (cui ha equiparato l’adozione nazionale e internazionale ed anche l’affidamento del minore), non prevede un generalizzato legittimo impedimento dell’avvocato ma contiene una disciplina che ha valenza esclusivamente endoprocedimentale, con la conseguenza che la previsione non può essere invocata per ottenere la sospensione dei termini per proporre impugnazione, in relazione ai quali opera comunque la rimessione in termini, in presenza dei presupposti richiesti dall’art. 153, comma 2, c.p.c.”.

                                                                                                                                                                                                                                                                                A cura di Elena Borsotti