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giurisprudenza

I compensi professionali della parte vincitrice debbono essere liquidati in ragione dell’esito complessivo della lite ed in ragione dell’effettivo valore della causa, in base al decisum, e non a quanto richiesto (Cass. Civ., Sez. III, Ord., 26 agosto 2025, n. 23875)

Il presente giudizio di Cassazione nasce dall’iniziativa processuale di un Avvocato che aveva citato in giudizio davanti al GdP competente un ex cliente per il pagamento dei propri compensi.

La domanda veniva interamente accolta in primo grado, ma successivamente ridotta dal Tribunale competente in sede di gravame.

Il professionista, quindi, adiva la Corte di Cassazione sulla base di plurimi motivi, dei quali in questa sede rileva quello relativo alla liquidazione delle spese di lite nei due gradi di giudizio di merito a carico della parte soccombente, in quanto il professionista si doleva del fatto che era stato applicato lo scaglione di valore inferiore rispetto al petitum domandato.

Orbene, sul punto la Corte di Cassazione ha avuto quindi modo di ribadire un principio ormai consolidato, secondo il quale i compensi professionali della parte vincitrice debbono essere liquidati in ragione dell’esito complessivo della lite ed in ragione dell’effettivo valore della causa, in base al decisum, e non a quanto richiesto (cfr. Cass. 23082/2021; Cass. 30999/2023).

A cura di Devis Baldi