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giurisprudenza

I crediti verso l’amministrazione dello Stato non sono oggetto di prescrizione presuntiva (che comunque non può essere rilevata d’ufficio) (Cass., Sez. VI, Ord. 28 dicembre 2021, n. 41774)

La pronuncia in esame trae origine da una domanda di liquidazione dei compensi, dovuti ad un avvocato, per aver svolto l’incarico di difensore di fiducia in favore di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Il competente Tribunale ha prima respinto la domanda di liquidazione, poi confermato il decreto impugnato, sulla base della asserita intervenuta prescrizione presuntiva del credito in questione, peraltro rilevata d’ufficio.

La Corte di Cassazione, investita della vicenda, ha richiamato propri precedenti sul punto e, in primo luogo, ribadito che “anche le prescrizioni presuntive sono sottoposte al divieto del rilievo d’ufficio da parte del giudice (cfr. Cass. n. 5959/1996), essendosi altresì precisato che l’eccezione debba essere specifica, non potendosi a tal fine estendere l’eccezione di prescrizione estintiva alla diversa ipotesi della prescrizione presuntiva (cfr. Cass. n. 16486/2017)”.

E’ stato quindi evidenziato che né la natura pubblica del debitore, né la circostanza che esso non partecipi al procedimento di liquidazione, consentono di derogare alla regola di cui sopra.

In particolare, osserva la Suprema Corte, la prescrizione presuntiva risulta incompatibile con il credito in questione, in quanto: “la presunzione di pagamento prevista dagli articoli 2954, 2955 e 2956 cod. civ. va applicata solo a quei rapporti che si svolgono senza formalità, in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione né rilascio di quietanza scritta e non opera quando il diritto, di cui si chiede il pagamento, scaturisce da un contratto stipulato per iscritto”.

Conclusivamente, la Corte di Cassazione afferma il seguente principio: “In caso di crediti vantati nei confronti dell’Amministrazione dello Stato, attesa la necessità di fare applicazione delle regole di contabilità pubblica anche in relazione ai pagamenti, dovendosi a tal fine provvedere mediante appositi mandati di pagamento, non è possibile invocare la prescrizione presuntiva (conf. Cass. n. 29543/2019)”.

A cura di Giulio Carano