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giurisprudenza

I due difensori costituiscono “il difensore”, un unico soggetto processuale, pertanto l’omessa notifica della data di udienza ad uno dei due non determina assenza della difesa (Cass., Sez. II Pen., 6 novembre 2015, n. 44670)

Con la pronuncia in esame, la Corte di Cassazione ha stabilito che la notificazione della data di fissazione dell’udienza nel procedimento di riesame ad uno solo dei due difensori di fiducia dell’indagato, non determina la nullità dell’ordinanza del Tribunale del riesame con la quale era stata confermata l’ordinanza del GIP che applicava la misura della custodia cautelare in carcere.La Corte, in particolare, rileva come la mancata notificazione della data di udienza ad uno dei due difensori debba essere eccepita dal codifensore presente al più tardi al compimento degli atti preliminari, trattandosi di nullità a regime intermedio.La Corte, peraltro, richiamando la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo e della Corte Costituzionale, ha rilevato come sussista a carico di tutte le parti processuali, quindi anche a carico del collegio difensivo, un onere di collaborazione al regolare svolgimento del processo; tale obbligo di collaborazione, in particolare, impone ai codifensori lo scambio di comunicazioni per un’effettiva tutela del proprio assistito.Il ragionamento svolto dalla Corte, in altre parole, si traduce nella censura alla strumentalizzazione da parte della difesa delle norme poste a tutela di garanzie insopprimibili per l’indagato per meri fini dilatori.

A cura di Fabio Marongiu