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giurisprudenza

I nuovi parametri forensi, in vigore dal 23 ottobre 2022, si applicano solo per le attività che si sono concluse a seguito della predetta data (Cass., Sez. Un., Ord., 14 novembre 2022, n. 33482)

Ad un mese dall’entrata in vigore dalle modifiche introdotte dal DM 147/2022 ai parametri forensi, la Suprema Corte torna a ribadire l’applicabilità dei nuovi parametri solamente alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, e dunque al 23 ottobre 2022. Nel caso di specie, chiamata a pronunciarsi in merito all’applicabilità della giurisdizione ordinaria ovvero di quella amministrativa, i Giudici di legittimità hanno in ultimo rigettato il ricorso, condannando la società ricorrente alla rifusione delle spese legali. A tal riguardo viene espressamente precisata l’applicabilità dei parametri antecedenti la modifica sopra citata e ciò in ragione del fatto che nel caso in esame non erano riscontrate prestazioni professionali esaurite in data successiva al 23 ottobre 2022, non potendosi dunque applicare le modifiche da ultimo introdotte. Viene dunque esclusa l’applicazione retroattiva del decreto, in linea con i precedenti orientamenti giurisprudenziali, in forza dei quali, già nel 2012, era stato affermato che “i nuovi parametri sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale”.

                                                                                                                                                                                                                                                                                A cura di Elena Borsotti