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giurisprudenza

I parametri di determinazione del compenso e l’art. 2233 c.c. vietano al giudice di scendere al di sotto delle tabelle ministeriali (Cass., Sez. II, Ord., 25 settembre 2023, n. 27203).

Con decreto adottato a conclusione di un procedimento per riassunzione, a seguito del rinvio della Corte di Cassazione, il giudice di merito rideterminava le spese di lite da distrarsi in favore di alcuni avvocati. I compensi, però, risultavano inferiori di oltre la metà rispetto ai “minimi tariffari”.

La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso presentato dai legali, richiamava l’ordinanza n. 25324/2019, ribadendo che, pur non sussistendo il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso individuano la misura economica “standard” del valore della prestazione, lo scostamento dalla quale richiede adeguata motivazione da parte del Giudice. Quest’ultimo, in ogni caso, nell’applicazione delle riduzioni percentuali, incontra un limite nell’art. 2233, comma 2, c.c., che preclude la liquidazione di somme non consone al decoro della professione.

A cura di Leonardo Cammunci