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giurisprudenza

I protocolli sottoscritti preso le varie sedi giudiziarie ed aventi ad oggetto la predeterminazione del compenso spettante all’avvocato, trattandosi di protocolli destinati ad autoregolamentare prassi condivise, non sono vincolanti e, in ogni caso, non possono incidere nella determinazione legislativa dei minimi dei compensi professionali (Cass., Sez. II, Ord., 20 ottobre 2023, 29184)

Con la pronuncia in esame la corte suprema di cassazione afferma il principio secondo il quale i protocolli sottoscritti presso le sedi giudiziarie, il cui obiettivo finale è quello di autoregolamentare prassi condivise presso tali sedi, non hanno alcun valore vincolante ma solo persuasivo.

Nello specifico, i protocolli aventi ad oggetto la predeterminazione del compenso spettante l’avvocato difensore d’ufficio o di persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, non possono comunque derogare ai minimi tabellari stabiliti per i compensi professionali.

Nel caso di specie, un avvocato di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha ottenuto una liquidazione del compenso professionale ridotta rispetto alla richiesta presentata in base al protocollo in vigore presso tale sede giudiziaria. Proposta opposizione la stessa è stata rigettata in quanto non era possibile riconoscere all’avvocato alcun compenso per la fase istruttoria atteso che il processo si era concluso con una sentenza di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Il giudizio di legittimità, tuttavia, risultando dai documenti prodotti che l’avvocato aveva comunque svolto attività istruttoria, ha stabilito che non era possibile, attraverso un’interpretazione del protocollo in essere presso la sede giudiziaria in cui era stata svolta l’attività, liquidare all’avvocato un compenso inferiore all’attività effettivamente svolta e, comunque, detti protocolli non avrebbero potuto legittimare una liquidazione inferiore ai minimi tabellari.

A cura di Fabio Marongiu