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giurisprudenza

I termini brevi di impugnazione decorrono dalla data della notifica della sentenza anche se eseguita in giorno festivo (Cass., Sez. III, Ord., 18 gennaio 2023, n. 1468)

Con l’ordinanza in commento la Corte di Cassazione ribadisce il proprio orientamento in materia di decorrenza dei termini di impugnazione nell’ipotesi in cui la notifica del provvedimento giudiziale venga effettuata in giorno festivo.
Nello specifico la Corte di Cassazione conferma il proprio consolidato orientamento, riaffermando il seguente principio di diritto.
L’art. 155, terzo comma, cod. proc. civ. sancisce il principio generale della normale indifferenza della natura festiva dei giorni cadenti nell’intervallo temporale di durata dei termini (ordinatori o perentori) fissati per l’espletamento di (ogni) attività processuale da svolgersi fuori udienza.
L’eccezione a tale regola è prevista dai successivi quarto e quinto comma del medesimo art. 155, che stabiliscono la proroga ope legis al primo giorno seguente non festivo del termine che scada, rispettivamente in giorno festivo o nella giornata di sabato. Trattasi di previsioni eccezionali, giustificate dall’esigenza di “consentire al titolare del diritto o facoltà un estremo atto di esercizio che non sarebbe possibile se l’ultimo giorno cadesse in giorno festivo” (Cfr. anche Cass. 29/09/2017, n. 22878; Cass. 06/11/1982, n. 5864).
La ratio perseguita dai commi quattro e cinque dell’art. 155 c.p.c. è invece insussistente nell’ipotesi in cui il giorno festivo si collochi all’inizio o nel corso del periodo di tempo, valutato secondo il calendario comune, accordato per il compimento di un atto processuale e ciò spiega la diversità di disciplina e la necessaria considerazione del dies festivo di notifica di un provvedimento quale inizio del termine per l’impugnazione, espunto in ogni caso il giorno iniziale di esso (Cass. Sez. 3 25/07/2022 n. 23123).
Nel caso di specie la sentenza di primo grado veniva notificata il 25 aprile 2018 e pertanto il termine di trenta giorni per la proposizione dell’appello veniva a cadere venerdì 25 maggio 2018, con la conseguenza che il ricorso in appello notificato nel termine breve a mezzo pec in data 28 maggio 2018 non era tempestivo e dichiarazione di inammissibilità del gravame.
La Corte di Cassazione, sulla base del suddetto principio di diritto, ha confermato la decisione del giudice di appello e rigettato conseguentemente il proposto ricorso per cassazione.
A cura di Silvia Ventura