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giurisprudenza

Il compenso all’avvocato per l’assistenza nella redazione di un contratto è dovuto indipendentemente dalla successiva stipula (Cass., Sez. II, Ord., 6 ottobre 2021, n. 27097)

La pronuncia in commento prende le mosse da una vicenda nella quale il legale era stato incaricato di fornire assistenza nella redazione di un contratto poi non stipulato, per il quale la Corte di Appello aveva liquidato, in favore dell’avvocato, la minor somma di circa Euro 19.000,00, a fronte dei circa 56.000,00 euro oggetto del decreto ingiuntivo poi opposto dalla società debitrice.

Il ricorso muove dalla ritenuta falsa applicazione dell’art 2 lettera f) D.M. 127/2004 (applicabile ratione temporis).

Secondo il ricorrente la Corte di Appello aveva errato nell’applicazione della norma richiamata ritenendo che la sua applicazione, con relativa liquidazione del compenso, fosse limitata all’ipotesi di redazione del contratto e non anche all’attività di assistenza alla redazione ed alla stipula. E ciò, a parere del ricorrente, indipendentemente dal fatto che il contratto fosse poi stato effettivamente sottoscritto o meno.

La Suprema Corte accoglie il ricorso specificando che è la stessa norma a prevedere e distinguere tutte e tre le diverse attività – redazione, assistenza alla redazione ed assistenza alla stipula (queste ultime quando avvenute nell’interesse del cliente) – e che pertanto lo svolgimento anche di una sola delle attività dà diritto allo specifico compenso. La Corte precisa comunque che il compenso, laddove siano esercitate tutte e tre le attività, è comunque dovuto una sola volta.

A cura di Sofia Lelmi