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giurisprudenza

Il Consiglio di Stato conferma le sanzioni comminate dall’A.G.C.M. al Consiglio Nazionale Forense per aver ostacolato l’utilizzo della piattaforma “Amica Card” da parte degli avvocati, che invece è una forma di pubblicità lecita, e per aver affermato che il superamento dei minimi tariffari sarebbe contrario ai principi deontologici (Cons. Stato, Sez. VI, 22 marzo 2016, n. 1164)

Il Consiglio di Stato, nel confermare la sentenza del Tar Lazio n. 8778/2015, ha ribadito che il Consiglio Nazionale Forense, che è soggetto alla legge antitrust in quanto associazione di imprese, ha posto in essere un comportamento anticoncorrenziale avendo ostacolato l’utilizzo dello strumento pubblicitario “Amica card”.

Tale strumento, che consente di mettere a disposizione degli avvocati uno spazio on-line nel quale proporre la propria attività, costituisce infatti una nuova modalità di pubblicità dell’attività professionale, lecita e conforme ai principi di libera concorrenza, che non può essere limitata o ostacolata dal C.n.f.

Parimenti contraria alle norme che tutelano la concorrenza, secondo il Consiglio di Stato, è inoltre la delibera con cui il C.n.f. ha affermato che nonostante l’abrogazione dei minimi tariffari la determinazione di un compenso inferiore a questi sarebbe comunque contraria al codice deontologico. Tale posizione espressa dal C.n.f. costituisce infatti un comportamento idoneo a limitare la concorrenza tra avvocati in contrasto con i principi della legge antitrust.

A cura di Giovanni Taddei Elmi