Il Consiglio di Stato, nel confermare la sentenza del Tar Lazio n. 8778/2015, ha ribadito che il Consiglio Nazionale Forense, che è soggetto alla legge antitrust in quanto associazione di imprese, ha posto in essere un comportamento anticoncorrenziale avendo ostacolato l’utilizzo dello strumento pubblicitario “Amica card”.
Tale strumento, che consente di mettere a disposizione degli avvocati uno spazio on-line nel quale proporre la propria attività, costituisce infatti una nuova modalità di pubblicità dell’attività professionale, lecita e conforme ai principi di libera concorrenza, che non può essere limitata o ostacolata dal C.n.f.
Parimenti contraria alle norme che tutelano la concorrenza, secondo il Consiglio di Stato, è inoltre la delibera con cui il C.n.f. ha affermato che nonostante l’abrogazione dei minimi tariffari la determinazione di un compenso inferiore a questi sarebbe comunque contraria al codice deontologico. Tale posizione espressa dal C.n.f. costituisce infatti un comportamento idoneo a limitare la concorrenza tra avvocati in contrasto con i principi della legge antitrust.
A cura di Giovanni Taddei Elmi