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giurisprudenza

Il contratto di lavoro parasubordinato, avente ad oggetto prestazioni professionali da parte di un avvocato in favore di un Ente Locale, deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità, non superabile dalla sussistenza in forma scritta dei singoli atti di esecuzione consistenti nel conferimento delle procure alle liti (Cass., Sez. II, 17 novembre 2015, n. 23511)

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione fornisce alcuni chiarimenti in ordine a natura e forma delle collaborazioni coordinate e continuative stipulate con la P.A. da parte di avvocati, con particolare riferimento all’ipotesi che queste vengano stipulate con dipendente della medesima.

In particolare la Suprema Corte di Cassazione afferma i seguenti principi:

– il patrocinio legale non può ritenersi compreso nel rapporto di pubblico impiego tra l’ente territoriale e il professionista quando questi non sia inquadrato nel ruolo legale ma nel ruolo amministrativo, posto che in tale ipotesi il rapporto di pubblico impiego non rappresenta la fonte della esecuzione di detta attività professionale, bensì la mera occasione del conferimento di un mandato di carattere professionale;

– laddove ne ricorrano i presupposti (coordinazione, continuità e personalità della prestazione) tali prestazioni professionali devono essere ricondotte nell’ambito del rapporto di lavoro parasubordinato;

– tale rapporto è nullo innanzitutto per l’incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato con lo svolgimento delle prestazioni inerenti all’impiego pubblico;

– il contratto di lavoro parasubordinato con la P.A. deve in ogni caso essere sottoscritto a pena di nullità nel senso che dove sussistere per iscritto il contratto di lavoro parasubordinato da cui traggono origine le singole delibere di incarico ed il conseguente rilascio delle procure alle liti, la cui sussistenza non è dunque sufficiente a sanare la nullità del rapporto per mancanza di forma scritta.

Nel caso di specie un avvocato iscritto all’albo speciale degli avvocati e dipendente della Regione Calabria a tempo indeterminato inserito nell’ufficio legale della Regione ma con inquadramento nei ruoli amministrativi, in forza di distinti mandati a firma del Presidente pro tempore della Regione Calabria conferiti su delibere autorizzative della Giunta, aveva espletato attività professionale di assistenza e rappresentanza giudiziale in favore della stessa Regione Calabria senza però ricevere da questa alcun compenso.

Agiva pertanto innanzi al G.O. per vedersi corrispondere il compenso previsto ex art. 2233 c.c.

La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in ultima istanza sulla sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catanzaro in funzione di giudice del rinvio, in ottemperanza ai suddetti principi, rigettava il ricorso stabilendo che dunque nulla era dovuto all’avvocato per lo svolgimento dell’attività professionale giudiziale svolta in favore della Regione Calabria stante la radicale nullità del rapporto.

A cura di Silvia Ventura