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giurisprudenza

Il deposito di un ricorso per cassazione riferibile ad altra causa non determina l’improcedibilità per omesso deposito ai sensi dell’art. 369 c.p.c. se il ricorrente deposita le p.e.c. di notifica che contengono il ricorso corretto (Cass., Sez. V, Ord., 23 giugno 2026, n. 21372)

La Corte di cassazione, con la pronuncia in esame, afferma che non si configura una ipotesi di improcedibilità del ricorso ex art.369 c.p.c. nel caso in cui il ricorrente ha depositato le p.e.c. di notifica del ricorso che, quindi, contengono il ricorso originale notificato.

L’Agenzia delle entrate aveva impugnato una sentenza della Commissione Tributaria ma, al momento del deposito, aveva allegato una sentenza e un ricorso diversi da quelli impugnati.

Tale omessa produzione, tuttavia, determinerebbe l’improcedibilità del ricorso perché equivalente ad un omesso deposito ex art.369 c.p.c.

Controparte, tuttavia, aveva depositato la p.e.c. ricevuta e contenente il ricorso corretto anche se non ha eccepito nulla sul punto all’Agenzia delle Entrate.

La Corte ha evidenziato l’irrilevanza della mancata eccezione di controparte evidenziando che la sua costituzione non sana il difetto di procedibilità perché il principio di non rivelabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo, art.156 c.p.c., si riferisce alla inosservanza di forme in senso stretto e non anche di termini perentori per i quali valgono apposite e separate norme.

La Corte, però, ha salvato il ricorso affermando che il ricorrente, avendo depositato le p.e.c. di invio e ricezione del ricorso notificato alla parte poi costituitasi, ha comunque adempiuto all’onere del deposito del ricorso perché le p.e.c. contengono il ricorso corretto e, dunque, lo stesso risulta nella disponibilità della Corte.

A cura di Fabio Marongiu