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giurisprudenza

Il deposito di una copia incompleta della sentenza impugnata non determina l’improcedibilità del gravame (Cass., Sez. II, 30 novembre 2016, n. 24437)

Il  Tribunale ordinario – con la sentenza in commento – ha ribadito un importante orientamento giurisprudenziale, secondo cui qualora l’appellante abbia depositato una copia incompleta della sentenza impugnata, se il Collegio non può decidere sulla base di documenti disponibili, non deve immediatamente dichiarare l’improcedibilità dell’appello, poiché tale statuizione di carattere sanzionatorio presuppone un comportamento colpevole della parte, ossia una condotta ad essa imputabile sotto il profilo dell’inerzia o dell’imprudenza.

Difatti, la decisione della Corte di Appello avrebbe, quindi, violato l’art. 348 c.p.c. ed il sotteso principio di tassatività delle cause di improcedibilità, non potendo portare a tanto la mancanza di due pagine della sentenza, che poteva al più essere motivo di inammissibilità del gravame, se il contenuto della pronuncia non fosse stato altrimenti desumibile.

Il Collegio avrebbe dovuto assegnare all’appellante un termine per provvedere al deposito di una copia completa della decisione oggetto del gravame, potendo, poi, solamente in caso di inottemperanza a tale invito, pervenire alla suddetta declaratoria di tipo sanzionatorio.

La Corte, dunque, ha accolto il ricorso cassando la sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello.

A cura di Guendalina Guttadauro