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giurisprudenza

Il deposito telematico del ricorso per opposizione del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 avverso il decreto di liquidazione del compenso del CTU si perfeziona, anche ai fini del rispetto del termine di trenta giorni, al momento della ricevuta di avvenuta consegna (Cass., Sez. VI, Ord., 18 gennaio 2023, n. 1369)

Con l’ordinanza in esame, la corte di cassazione afferma il principio secondo il quale il deposito telematico del ricorso per opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso del CTU, ex art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002, si perfeziona, anche ai fini del rispetto del termine di trenta giorni, al momento della ricevuta di avvenuta consegna, ancorché il ricorso sia iscritto nel registro di volontaria giurisdizione anziché nel registro contenzioso civile, senza che perciò rilevi la successiva iscrizione nel registro corretto.

Nel caso di specie, l’opposizione era stata iscritta telematicamente al ruolo della volontaria giurisdizione e, con provvedimento del Presidente del tribunale, era stata disposta l’iscrizione al ruolo generale degli affari contenziosi civili del tribunale.

Il tribunale aveva dichiarato inammissibile il ricorso per tardività in quanto, ai fini del rispetto dei termini di trenta giorni, aveva considerato come data di deposito la data di avvenuta iscrizione d’ufficio al ruolo generale degli affari contenziosi civili.

La corte ritiene che, invece, l’iscrizione telematica al ruolo della volontaria giurisdizione, seppure ruolo sbagliato, determina la tempestività dell’opposizione.

La corte, quindi, cassa l’ordinanza del tribunale impugnata e rinvia al medesimo tribunale in diversa composizione per la decisione della causa avuto riguardo al principio di diritto affermato.

A cura di Fabio Marongiu