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giurisprudenza

Il dies a quo della prescrizione presuntiva del credito professionale dell’avvocato decorre dalla decisione della lite? (Cass., Sez. VI, Ord., 18 novembre 2021, n. 35275)

La questione posta al vaglio della Suprema Corte di Cassazione attiene all’individuazione del dies a quo della prescrizione presuntiva triennale del credito professionale dell’Avvocato, ai sensi degli artt. 2956 e 2957 c.c.

Nel caso in esame si discuteva se, nell’ambito di prestazioni difensive offerte all’interno di un giudizio civile, la prescrizione del credito professionale dell’Avvocato dovesse decorrere dal momento della pubblicazione della sentenza ovvero dal diverso termine posteriore corrispondente al momento in cui la stessa fosse passata in giudicato.

La Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che il termine triennale della prescrizione presuntiva per le competenze dovute agli Avvocati di cui all’art. 2956 c.c., ai sensi dell’art. 2957 c.c., comma 2, decorre “dalla decisione della lite”, la quale coincide con la data di pubblicazione della sentenza non impugnabile che chiude definitivamente la causa, ovvero dal momento dell’ultima prestazione svolta dal professionista.

Pertanto, qualora dopo la pubblicazione della sentenza il professionista non abbia svolto ulteriore attività in adempimento del mandato difensivo ricevuto dal cliente, il decorso dei termini che comporta il passaggio in giudicato della sentenza non produce alcun effetto sul termine di prescrizione del diritto al pagamento dei compensi: in tal caso, infatti, il dies a quo dovrà essere individuato dal giorno in cui la sentenza è stata pubblicata.

 

A cura di Devis Baldi