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giurisprudenza

Il difensore antistatario partecipa al processo solamente se sorge una contestazione sulla disposta distrazione o sulla omessa pronuncia relativa alla richiesta della stessa ( Cass. Sez. III, 20 ottobre 2016, n. 21248)

La Corte di Cassazione – con la sentenza in epigrafe – ha ribadito che in tema di spese giudiziali, il difensore che abbia chiesto la distrazione in suo favore, partecipa al processo e anche alle fasi di impugnazione, senza acquisire la qualità di parte, a meno che non sorga una contestazione sulla distrazione.

Ne consegue che resta preclusa al difensore distrattario l’impugnazione in proprio sulla pronunzia relativa alle spese, in quanto l’unica parte legittimata è il soggetto rappresentato.

Solamente nel caso in cui dovesse sorgere una contestazione sulla disposta distrazione, ovvero sulla omessa pronuncia relativa alla richiesta distrazione, si instaura uno specifico rapporto processuale, in cui il difensore assume la qualità di parte e l’impugnazione è proponibile anche dal difensore ovvero contro lo stesso.

A cura di Guendalina Guttadauro