La sesta sezione civile della Corte di Cassazione, sulla base di un’interpretazione letterale e sistematica degli artt. 93, 99, 112 e 113 del D.P.R. 115/2002, afferma che il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non è legittimata ad impugnare autonomamente il decreto di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio; tale potere spetta esclusivamente alla parte interessata in quanto esclusiva titolare del diritto all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Nel caso di specie, il difensore aveva proposto, direttamente ed in via esclusiva, opposizione al Presidente del Tribunale avverso il decreto di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato precedentemente concessa; il Presidente del Tribunale aveva dichiarato detta opposizione inammissibile per carenza di legittimazione del difensore non trattandosi di una controversia concernente i compensi allo stesso spettanti.
A cura di Fabio Marongiu