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giurisprudenza

Il difensore dell’imputato analfabeta non può autenticare la crocesegno (Cass., Pen., Sez. I, Sent., 27 aprile 2023, n. 17508)

Con la sentenza in esame la prima sezione penale della corte di cassazione conferma il principio di diritto, considerato consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il difensore dell’imputato non rientra nella categoria dei pubblici ufficiali abilitati ad annotare in calce ad un atto scritto che il suo autore non sottoscrive poiché non in grado di scrivere (art.110 comma 3 c.p.p.).

Nel caso di specie, il tribunale di sorveglianza aveva dichiarato con decreto inammissibile l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata dal condannato analfabeta poiché non riportava in calce la sottoscrizione autenticata dal difensore il quale aveva autenticato il crocesegno apposto dall’istante attestando che il condannato non era in grado di scrivere.

Il difensore di fiducia ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che l’avvocato, ai sensi dell’art.39 disp. att. c.p.p., è legittimato ad autenticare la crocesegno dell’imputato analfabeta.

I giudici di legittimità, tuttavia, nel confermare il decreto impugnato, hanno precisato che il crocesegno non è una sottoscrizione ma un mero elemento grafico convenzionale che appone l’analfabeta. Ciò impedisce l’individuazione del suo autore e, conseguentemente, non è una sottoscrizione con inevitabile esclusione di un potere di autenticazione.

A cura di Fabio Marongiu