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giurisprudenza

Il difensore d’ufficio ha diritto alla liquidazione del compenso anche se il ricorso è stato dichiarato inammissibile (Cass. Sez. VI, Ord., 4 maggio 2022, n. 14085)

Con la pronuncia in commento la Suprema Corte stabilisce i limiti di applicabilità delle norme che regolano la liquidazione dei compensi per il patrocinio a spese dello stato alla diversa ipotesi del difensore d’ufficio.

Il ricorrente aveva impugnato la sentenza della Corte di Appello di Torino – nella quale i giudici avevano rigettato la domanda di liquidazione dei compensi secondo le norme che regolano il patrocinio a spese dello stato dopo aver tentato invano il recupero dal cliente – sostenendo che la Corte avesse erroneamente equiparato la disciplina del difensore d’ufficio a quella del patrocinio a spese dello stato.

La Corte di merito aveva rigettato la domanda sul presupposto che il ricorso presentato dal difensore d’ufficio a tutela delle ragioni del cliente fosse stato dichiarato inammissibile e che, quindi, in applicazione dell’art. 106 D.P.R 115/2002 disciplinante il diverso istituto del patrocinio a spese dello stato, il difensore non avesse maturato il diritto al compenso.

La Suprema Corte accoglie il motivo di ricorso e cassa con rinvio il provvedimento impugnato stabilendo che l’art. 106 D.P.R. 115/2002 “riguarda esclusivamente il compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e non si applica al difensore d’ufficio” e che al difensore d’ufficio sono applicabili le norme in materia di patrocinio a spese dello stato che regolano forme e modalità di calcolo della liquidazione “quando il difensore dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali”.

A cura di Sofia Lelmi