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giurisprudenza

Il difensore può regolarmente richiedere il pagamento dei propri compensi alla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, quando il rapporto professionale è stato volutamente instaurato dalla parte, nonostante la consapevolezza della stessa che l’avvocato non fosse iscritto alle apposite liste e dunque accettando la necessità di sostenerne i relativi costi (Cass., Sez. VI, Ord. 2 marzo 2020, n. 5710)

La Suprema Corte torna a pronunciarsi in tema di patrocinio a spese dello Stato, chiarendo la delicata ipotesi in cui la parte, ammessa al predetto beneficio, decida di avvalersi dell’opera di un professionista che tuttavia non risulti iscritto alle apposite liste. Il tal caso, fornita la prova che la parte fosse effettivamente consapevole di tale ultima circostanza e che dunque abbia liberamente deciso di avvalersi comunque dell’opera professionale di quell’avvocato, i Giudici di legittimità chiariscono che quest’ultimo mantiene il diritto di richiedere il compenso per l’attività svolta.

 

 

A cura di Elena Borsotti