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giurisprudenza

Il dovere di informazione gravante sull’avvocato è un’obbligazione di mezzi e non di risultato (Cass., Sez. II, 19 aprile 2016, n. 7708)

L’obbligo di diligenza dell’avvocato impone di assolvere al dovere di informazione, sollecitazione e dissuasione dell’assistito, rappresentando a quest’ultimo tutte le questioni di fatto e/o diritto insorgenti dalla situazione rappresentata, incluse le questioni ostative al raggiungimento dell’obbiettivo del cliente. Tale dovere insorge al momento del conferimento dell’incarico e permane nel corso dello svolgimento del rapporto. Ciò detto, il professionista assolve il proprio obbligo comunicando le informazioni di cui sopra, non essendo obbligato a persuadere l’assistito, in quanto, l’obbligazione di informativa è un’obbligazione di mezzi e non di risultato.

A cura di Raffaella Bianconi