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giurisprudenza

Il Giudice deve valutare il legittimo impedimento comunicato dall’imputato a mezzo p.e.c. (Cass., Sez. VI Pen., 5 dicembre 2018, n. 54427)

Nel caso portato al vaglio della VI Sezione della Corte di Cassazione, l’imputato, il giorno prima che si celebrasse l’udienza in Corte D’Appello aveva fatto pervenire, a mezzo p.e.c., alla Cancelleria della Corte ed alla Segreteria della Procura Generale presso la medesima Corte, un certificato medico attestante il suo ricovero in ospedale chiedendo, per gli effetti, un rinvio dell’udienza per legittimo impedimento.

Il giorno seguente, tuttavia, il processo veniva trattato senza alcuna valutazione sulla richiesta di rinvio dell’udienza pervenuta e, contestualmente, veniva emessa sentenza di condanna dell’imputato.

La Cassazione ritiene che, ai sensi dell’art. 420ter comma 1, c.p.p., il giudice debba sempre esaminare espressamente la richiesta di un legittimo impedimento dell’imputato, anche se ricevuta a mezzo p.e.c., eventualmente disponendo gli opportuni accertamenti.

Questa soluzione non si pone in contrasto con il filone giurisprudenziale maggioritario secondo il quale, nel processo penale, alle parti non è consentito effettuare comunicazioni, notificazioni ed istanze mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata.

Questo perchè, come detto, il giudice è tenuto anche d’ufficio a prendere atto dell’esistenza di un possibile legittimo impedimento ed a valutare espressamente la circostanza.

Pertanto, “la radicale assenza di motivazione in ordine alla assoluta impossibilità dell’imputato a comparire, comunque nota al giudice, determina l’illegittimità della decisione di procedere oltre nell’udienza…e, quindi, a norma dell’art. 185 c.p.p., comma 1, la nullità di tutti gli atti conseguenti, ivi compresa la sentenza pronunciata nella medesima data”.

 

A cura di Devis Baldi