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giurisprudenza

Il giudice di appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto nel giudizio di primo grado qualora la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi (Cass., Sez. Un.,16 febbraio 2023 n. 4835)

La pronuncia in commento trae origine da una vertenza relativa alla natura pubblica di una via, di cui la società convenuta aveva impedito il passaggio a danno di alcuni condomini che l’avevano da sempre utilizzato.

Il Tribunale, vista la documentazione prodotta, ovvero, in particolare, dal decreto prefettizio del 16 gennaio 1952 e dalla relazione del tecnico, riteneva che quel tratto di strada era effettivamente stata espropriata e così acquisita al patrimonio del Comune.

Pertanto, accoglieva la domanda dei condomini e condannava la società a rimuovere i manufatti che impedivano il passaggio.

La società promuoveva appello rilevando che il tratto di strada oggetto di lite era estraneo alla vicenda espropriativa citata e chiedeva la riforma della sentenza di primo grado.

La Corte d’Appello, con una singolare pronuncia, accoglieva l’appello rigettando la domanda dei condomini appellati rilevando che gli stessi non avevano prodotto nel giudizio di gravame il loro fascicolo di primo grado, nel quale erano verosimilmente contenuti i documenti in forza dei quali il Tribunale aveva accolto la loro domanda principale (in particolare il decreto prefettizio del 16 gennaio 1952 e la relazione del tecnico), nonché gli altri documenti richiamati nelle loro difese, che “la parte aveva l’onere di depositare”.

La Corte rilevava pertanto di non avere gli elementi per valutare la fondatezza della domanda degli appellati, contestata dall’appellante, in particolare per quanto concerne la natura della strada in questione.

I condomini ricorrevano in Cassazione e la Seconda Sezione con ordinanza interlocutoria rimette alle Sezioni Unite la valutazione di quale incidenza abbia sui principi enunciati nelle sentenze n. 28498 del 2005 e n. 3033 del 2013 l’introduzione del fascicolo telematico del processo e se tale incidenza non giustifichi l’opportunità di superare anche per i documenti analogici la conclusione secondo cui grava sull’appellante l’onere di produrre o ripristinare in appello i documenti già prodotti in primo grado, subendo egli, altrimenti, le conseguenze della mancata restituzione del fascicolo dell’altra parte.

Le Sezioni Unite, dopo un lungo excursus delle pronunce in materia, affermano che:

– il principio di “non dispersione (o di acquisizione) della prova”, operante anche per i documenti – prodotti sia con modalità telematiche che in formato cartaceo -, comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un’efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, né può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che li abbia inizialmente offerti in comunicazione;

– il giudice d’appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni;

– affinché il giudice di appello possa procedere all’autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati, il documento può essere sottoposto alla sua attenzione, ove non più disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione (perché ritirato e non restituito, o perché questa è rimasta contumace in secondo grado), mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell’art. 76 disp. att. c.p.c.;

– il giudice di appello può inoltre porre a fondamento della propria decisione il documento prodotto in formato cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata, o in altro provvedimento o atto del processo, ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti in primo grado.

– allorché la parte abbia ottemperato all’onere processuale di compiere nell’atto di appello o nella comparsa di costituzione una puntuale allegazione del fatto rappresentato dal documento cartaceo prodotto in primo grado, del quale invochi il riesame in sede di gravame, e la controparte neppure abbia provveduto ad offrire in comunicazione lo stesso nel giudizio di secondo grado, sarà quest’ultima a subire le conseguenze di tale comportamento processuale, potendo il giudice, il quale ha comunque il dovere di ricomporre il contenuto di una rappresentazione già stabilmente acquisita al processo, ritenere provato il fatto storico rappresentato dal documento nei termini specificamente allegati nell’atto difensivo.

La Suprema Corte rileva che la Corte di merito non aveva considerato che i fatti storici dimostrati dai documenti prodotti in primo grado ed acquisiti come fonti di conoscenza erano stati apprezzati nella pronuncia di primo grado, la cui presunzione di legittimità non poteva dirsi superata dalla mancata allegazione del fascicolo che li conteneva.

La sentenza viene quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello.

A cura di Corinna Cappelli