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giurisprudenza

Il giudice è tenuto a liquidare i compensi dell’ avvocato per la fase istruttoria anche nel caso di pronuncia di estinzione del giudizio per intervenuta prescrizione del reato ove il difensore abbia depositato la lista testi e provveduto alla citazione dei testimoni ammessi (Cass., Sez. II, Ord., 26 gennaio 2024, n. 2502)

Con la pronuncia in esame la Suprema Corte di cassazione torna ad occuparsi di liquidazione del compenso del difensore dell’imputato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. La corte riconosce il diritto del difensore alla liquidazione del compenso per la fase istruttoria qualora abbia depositato la lista testi e provveduto alla citazione dei testimoni ammessi anche nel caso in cui il processo sia dichiarato estinto per intervenuta prescrizione del reato.

Nel caso di specie, il giudice aveva negato la liquidazione del compenso del difensore dell’imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato sul presupposto che il processo era stato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione del reato. L’opposizione al tribunale avverso il decreto di liquidazione del compenso presentata dal difensore ai sensi dell’art.170 del D.P.R. 115/2002 era stata rigettata sul presupposto che l’attività istruttoria non era stata espletata poiché il processo, giudizio di opposizione a decreto penale di condanna, dopo una serie di rinvii, era stato definito con la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.

La decisione del tribunale è stata impugnata dal difensore con ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione dell’art.12 del D.M. 55/2014. La corte ha accolto il ricorso perché l’avvocato aveva comunque depositato la lista testi e citato i testimoni ammessi: la fase istruttoria non comprende solo l’escussione dei testi e la produzione documentale ma anche l’attività preparatoria alla stessa.

A cura di Fabio Marongiu