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giurisprudenza

Il giudice può rigettare le istanze istruttorie non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni solo dopo aver valutato la reale volontà della parte ed averne dato specifica e sintetica contezza motivazionale (Cass., Sez. VI, Ord., 4 aprile 2022, n. 10767)

La questione portata al vaglio della Corte di Cassazione attiene al tema della necessità o meno di riproporre le istanze istruttorie non ammesse in sede di precisazione delle conclusioni.

Orbene, la Corte anzitutto ricorda un principio generale, secondo il quale la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l’onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poichè, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione.

Nondimeno, precisa la Corte, questo principio va temperato con altri principi di creazione giurisprudenziale, tesi a garantire il diritto di difesa mediante la ricerca dell’effettiva volontà della parte, e quindi:

1) con il principio secondo cui quando la causa viene trattenuta in decisione senza che il giudice istruttore si sia pronunciato espressamente sulle istanze istruttorie avanzate dalle parti, il solo fatto che la parte non abbia, nel precisare le conclusioni, reiterato le dette istanze istruttorie, non consente al decidente di ritenerle abbandonate, ove la volontà in tal senso non risulti in modo inequivoco;

2) con il principio secondo cui, affinché una domanda possa ritenersi abbandonata della parte, non è sufficiente che essa non venga riproposta nella precisazione delle conclusioni, costituendo tale omissione una mera presunzione di abbandono, in quanto invece è necessario accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa;

3) con il principio secondo cui nell’ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all’udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate;

4) con il principio secondo cui quando la causa viene trattenuta in decisione perchè sia decisa immediatamente una questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, ai sensi dell’art. 187 c.p.c., il solo fatto che la parte non abbia, nel precisare le conclusioni, reiterato le istanze istruttorie già formulate non consente al giudice di ritenerle abbandonate, se una volontà in tal senso non risulti in modo in equivoco.

Pertanto, solo la valutazione del contegno processuale della parte può permettere al giudice di rigettare le istanze istruttorie non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni. E di questa doverosa indagine il giudice dovrà fornire una concreta e specifica (benché sintetica) indicazione nel corpo della motivazione dettata a fondamento della decisione assunta.

A cura di Devis Baldi