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giurisprudenza

Il giudizio di devoluzione in appello comporta necessariamente la proposizione in via principale, o incidentale, di tutte le domande su cui si intende ottenere una pronuncia (Cass., Sez. VI, Ord., 2 maggio 2018, n. 10406)

Nel vigente ordinamento, il giudizio di appello in sede civile non comporta automaticamente una devoluzione piena di tutta la controversia di primo grado, ma consiste in un riesame della causa a “critica vincolata”. Ciò comporta che la materia da sottoporre nuovamente a giudizio debba essere riproposta esplicitamente nella formulazione dei motivi di appello , in ossequio al combinato degli artt. 342 c.p.c. (indicazione specifica delle parti del provvedimento e di cui si chiede il riesame, mediante appello) e 329 c.p.c. ( principio di acquiescenza per cui ciò che non viene espressamente riproposto si intende rinunciato). Di conseguenza, anche quando il giudice di prime cure, in violazione dell’art. 112 c.p.c. (principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato) omette di pronunciare su una domanda ritualmente proposta, sarà onere della parte che intende provocare la pronuncia sulla domanda pretermessa, l’espressa riproposizione in sede di appello principale, o incidentale, della domanda stessa, pena l’acquiescenza, o la rinuncia alla domanda.

A cura di Raffaella Bianconi