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giurisprudenza

Il limite del doppio mandato si applica anche nel caso di soppressione o accorpamento dell’ordine. (Cass., Sez. Un., 4 febbraio 2021, n. 2603)

Un Avvocato vedeva non ammessa la sua candidatura per le elezioni del Consiglio dell’Ordine di appartenenza, a causa dell’avvenuto superamento del limite di due mandati consecutivi come consigliere. Risultava, infatti, che il legale avesse svolto, esaurendo il numero massimo di mandati previsto dalla normativa, le funzioni di consigliere e presidente del Consiglio di un Ordine soppresso e accorpato a quello presso il quale era in quel momento iscritto e in cui si candidava.

A seguito della sentenza del CNF che, accogliendo il ricorso dell’Avvocato, annullava le elezioni, il Consiglio dell’Ordine e alcuni dei proclamati eletti ricorrevano alle Sezioni Unite.

Queste ultime hanno accolto l’impugnazione affermando che, nel caso di specie, i due mandati consecutivi dovessero considerarsi espletati, non tanto perché – come sostenuto dai ricorrenti – l’Ordine accorpante fosse succeduto a titolo universale a quello estinto, determinando una continuità nella soggettività dell’ente, ma piuttosto in ragione del legame instauratosi tra l’Avvocato e una parte del corpo elettorale per effetto dello svolgimento delle funzioni di consigliere. Secondo le Sezioni Unite, poiché la finalità del limite del doppio mandato sta nell’assicurare “la più ampia partecipazione degli iscritti all’esercizio delle funzioni di governo degli ordini, favorendone l’avvicendamento nell’accesso agli organi di vertice”, esso si applica anche nel caso di soppressione e accorpamento dell’ordine in cui sono state svolte le funzioni di consigliere, dal momento che l’averle ricoperte potrebbe “influenzare l’esito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio ad esso subentrato, favorendo un candidato a danno degli altri”.

A cura di Leonardo Cammunci