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giurisprudenza

Il mandato specifico ad impugnare previsto dall’art. 581 comma 1 quater c.p.p., a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 114 del 09/08/2024 (25/08/2024), è richiesto solo per il difensore d’ufficio (Cass., Pen., Sez. V, Sent., 28 febbraio 2025 n. 8375)

La quinta sezione penale della Corte di cassazione, con la pronuncia in esame, ha affermato il principio secondo il quale, a seguito dell’abrogazione dell’art.581 comma 1-ter e l’aggiunta della parola “ufficio” al comma 1-quater c.p.p., a far data dal 25/08/2024, non è richiesto il deposito della dichiarazione/elezione di domicilio a pena di inammissibilità dell’impugnazione; nel caso di imputato per il quale si sia proceduto in assenza, solo il difensore d’ufficio dovrà depositare, a pena di inammissibilità, il mandato ad impugnare, contenente anche la dichiarazione/elezione di domicilio, rilasciato dopo la pronuncia impugnata.

Nel caso di specie, l’appello era stato proposto in data 28/08/2024 dal difensore di fiducia dell’imputato giudicato in assenza e la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile l’appello perché il mandato depositato non conteneva la dichiarazione di elezione di domicilio. La Corte di cassazione, invece, considerato che la L. n.114/2024 non aveva previsto una disciplina transitoria, trovando applicazione per le norme processuali il principio tempus regit actum, l’appello proposto era ammissibile e, conseguentemente, ha annullato l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello per la decisione dell’impugnazione.

A cura di Fabio Marongiu