Con l’ordinanza in oggetto il TAR Lazio ha negato l’accesso al fascicolo d’ufficio al nuovo difensore che, intendendo proporre gravame avverso la sentenza di primo grado, ha presentato istanza per accedere telematicamente al fascicolo d’ufficio dello stesso Tar “al fine di poter visionare gli atti ed i documenti”.
Secondo il TAR il nuovo difensore non avrebbe diritto di accedere al fascicolo d’ufficio in quanto non fa parte del collegio difensivo di primo grado e può acquisire gli atti e i documenti richiesti dai precedenti difensori, che hanno in tal senso preciso obbligo giuridico e deontologico.
A cura di Giovanni Taddei Elmi