Il pagamento delle spese processuali effettuato dalla parte soccombente in primo grado direttamente in favore del difensore della controparte, non distrattario, in ragione di una sentenza riformata anche in merito alle spese, implica che, l’obbligo di rimborsare la somma corrisposta al legale in forza di un titolo venuto meno, gravi sulla parte direttamente e non sul legale.
A cura di Raffaella Bianconi